Detrazioni fiscali 2020

Detrazioni fiscali 2020

Che cos’è la detrazione fiscale per le schermature solari?

Anche per il 2020 il costo per l’acquisto e per la posa in opera delle schermature solari mobili, godrà della detrazione del 50%. L’agevolazione fiscale prevista è di massimo 60.000 euro, che corrisponde ad una fornitura massima pari a 120.000 euro posa in opera inclusa. Tutte le spese devono essere sostenute in un arco di tempo che va dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Il valore della detrazione viene compensato in 10 rate a valore costante a valere sull’IRPEF per le persone fisiche o a valere sull’IRES per i Soggetti che hanno reddito d’impresa.

A quale tipologia di immobili si rivolge?

  • Edifici residenziali (o parti di essi) di qualsivoglia categoria catastale purché riscaldati;
  • Edifici che alla data della richiesta di detrazione, siano “esistenti” ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;

In sintesi, gli immobili oggetto di posa di schermature solari devono essere esistenti e l’esistenza deve essere provabile attraverso l’iscrizione al catasto o richiesta in corso, oppure attraverso il pagamento di tassa ICI o IMU se dovute. Sono esclusi: gli immobili in costruzione o interventi assimilabili come gli ampliamenti.

Chi può usufruire della detrazione fiscale?

I contribuenti, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto dell’intervento. I titolari di reddito d’impresa possono dedurre fiscalmente la quota di ammortamento della spesa sostenuta al netto dell’IVA (detraibile) ed inoltre beneficiare della presente detrazione.

  • persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • i titolari di diritto reale sull’immobile;
  • i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
  • gli inquilini;
  • coloro che hanno l’immobile in comodato;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa;
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Il beneficio è eventualmente trasferibile in caso di cessione del fabbricato; resta in capo al conduttore in caso di cessazione del contratto di locazione; è trasmissibile agli eredi che mantengano la detenzione del bene in caso di decesso.

Quali requisiti devono rispettare le schermature solari per ottenere la detrazione?

  • Devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
  • devono essere a protezione di una superficie vetrata;
  • possono essere installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata;
  • devono essere mobili, devono cioè permettere gli apporti energetici positivi impacchettandosi;
  • devono essere schermature “tecniche”;
  • per le schermature solari vengono escluse quelle con orientamento NORD;
  • devono possedere una marcatura CE, se prevista;
  • devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.

Quali spese sono ammissibili?

  • Fornitura e posa in opera di tende da sole e pergole;
  • eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
  • opere provvisionali e accessorie;
  • spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

Non possono fruire dell’agevolazione gli interventi di sostituzione parziale di componenti del prodotto, quali telo, motori, manovre, ecc.

Quale documentazione si deve presentare per utilizzare la detrazione?

  • Il beneficiario deve assicurarsi che il rivenditore emetta fattura, rispettando tutti i parametri richiesti;
  • I privati devono provvedere al pagamento tramite le opzioni bancarie riservate ai bonifici per eco-bonus “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA” (le banche hanno gia predisposto una modulistica ad hoc) mentre i contribuenti titolari di reddito d’impresa sono esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale, ad eccezione delle imprese in contabilità semplificata con regime per cassa e chi ha optato ai sensi dell’art. 18 c. 5 DPR 600/73 per i quali ricavi e spese rilevano ai fini fiscali in base alla data di registrazione della fattura (tali soggetti dovranno quindi pagare con bonifico; vedi risposta ad interpello all’Agenzia Entrate del 23 ottobre 2018 n. 46);
  • L’importo della fattura verrà accreditato al rivenditore, con una trattenuta dell’8% sull’imponibile della fattura (IVA 22% esclusa), che costituirà un suo credito di imposta.

Da indicare nel bonifico:

  • Il codice fiscale del singolo o di tutti i beneficiari della detrazione;
  • i riferimenti alla normativa vigente (causale L. 296/06 e L. 190/2014);
  • il numero di partita IVA o il Codice Fiscale del soggetto a favore del quale e effettuato il bonifico.

All’Enea trasmessa la seguente documentazione:

  • “Scheda descrittiva dell’intervento”, da trasmettere esclusivamente compilando l’apposito modello del sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2019: http://ecobonus2019.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere (si rimanda per l’approfondimento alla consultazione del vademecum dell’ENEA su https://detrazionifiscali.enea.it/.

E’ importante tenere copia dei seguenti documenti:

  • Dichiarazione del fabbricante (da scaricare dal sito di Gibus);
  • originale della documentazione inviata all’Enea debitamente firmata;
  • schede tecniche dei componenti, manuale uso con dichiarazione CE;
  • fatture relative alle spese sostenute;
  • ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione e i dati del beneficiario del bonifico;
  • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione e stata trasmessa.

La dichiarazione CE di appartenenza della tenda alla Norma EN13561 e la dichiarazione del fabbricante attestano che il prodotto è conforme a schermature solari mobili ai sensi del D.L. 311/2006 allegato M.

Presentare copia della documentazione al proprio consulente fiscale (commercialista o CAAF) e conservarla per almeno 10 anni (non ci sono comunicazioni da fare all’Agenzia delle Entrate prima di iniziare i lavori e neanche in caso di prosecuzione dei lavori oltre l’anno in cui sono iniziati). La documentazione può essere redatta anche dal singolo utente.

Il fattore solare Gtot

Il fattore solare g (trasmissione totale dell’energia solare) è il rapporto tra l’energia solare totale trasmessa in una stanza attraverso una finestra e l’energia solare incidente sulla finestra: g è il fattore solare del vetro. Il g tot è il fattore solare della combinazione di vetro e dispositivo di controllo solare, e caratterizza la prestazione globale d’insieme. Il fattore solare viene misurato secondo la norma EN 14501:2006 “Tende e chiusure oscuranti – Benessere termico e visivo – Caratteristiche prestazionali e classificazione”, che classifica la prestazione di una schermatura solare in classi:

  • g tot ≥ 0,50 (classe 0 – giudizio decisamente minimo);
  • 0,35 ≤ g tot < 0,50 (classe 1 – giudizio minimo)
  • 0,15 ≤ g tot < 0,35 (classe 2 – giudizio moderato)
  • 0,10 ≤ g tot < 0,15 (classe 3 – giudizio buono)
  • g tot < 0,10 (classe 4 – giudizio ottimo).

 

Link utili per l’approfondimento:

www.enea.it
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni
www.federlegnoarredo.it
www.gibus.it

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